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RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00

2 Maggio 2016 | By More

ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE LEGALE – Giudizio Sintetico – Non basta – Assegnazione pun

Con ordinanza n. 197/2016 resa in data 11/03/2016 la IV sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto non legittimo l'operato della Commissione per l'esame di avvocato sessione 2014 che, chiamata a riformulare la valutazione dell'esame di un candidato, già ritenuto insufficiente, si è limitata a manifestare il proprio giudizio con sintetica seppur articolata motivazione, senza assegnare un punteggio alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo.

22 Marzo 2016 | By More

PROFESSIONI – AVVOCATO – Esami di abilitazione – “Giudizi negativi di confine” – CGA 20.11.2015 N. 660 pres. Lipari, est. Corbino (riforma Tar Palermo, III, ordinanza996/2015).

Occorre una trasparente giustificazione dei “giudizi negativi di confine”.
Motivazione.
Ritenuto che le censure proposte appaiono – ancorchè ad una sommaria cognizione – sostenute da profili di fumus boni iuris, con riferimento in particolare alla mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi “di confine”, quali devono ritenersi quelli espressi come nel caso, da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente;
Ritenuto che sussistono i profili di periculum prospettati
P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, dispone la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova sottocommissione. Allo scopo, i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a tale nuova sottocommissione in plichi anonimi (uno per ciascuno dei candidati le cui prove sono oggetto del riesame). In ciascun plico andranno inseriti, insieme ai compiti del candidato in questione, 4 ulteriori compiti relativi a ciascuna delle medesime prove di esame da rivalutare, metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di 30) e metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione nel minimo insufficiente, ma di almeno 25. La commissione esprimerà su tutti i compiti inclusi in ciascun plico ad essa trasmesso il proprio motivato giudizio di sufficienza o insufficienza.
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4 Dicembre 2015 | By More