Category: Pubblico impiego
LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.
Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa) per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:
- Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
- E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.
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IL RAPPRESENTANTE SINDACALE E LA SUA CIRCOSCRIZIONE – Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Illegittimità – Sussiste
Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del decreto emesso dal Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 28 luglio 2016 con il quale è stato disposto il trasferimento d’ufficio dello stesso, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 55 commi 4 e 5 del DPR 24 aprile 1982, n. 335, dalla Questura di ******** alla Questura di **********; Rilevata la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte, nonché del pregiudizio grave ed irreparabile addotto dal ricorrente, per cui va accolta la domanda di sospensione, con salvezza di eventuali ulteriori legittimi provvedimenti di assegnazione del ricorrente ad altri uffici ricompresi nella medesima circoscrizione territoriale, onde assicurare l’espletamento dell’attività sindacale, comprovata dal ricorrente mediante la produzione della nota dell’Ufficio per le relazioni sindacali del *****2016
LA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA ESCLUSIVITA’ – Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività
Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di concessione del beneficio del permesso mensile di tre giorni, ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, cod. prot. 6985 del 28-7-2016, emesso dal Comando *********** , e di tutti gli atti presupposti e connessi. sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato e disponendo che l’Amm.ne provveda a rideterminarsi tenendo conto del principio secondo il quale l'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza al disabile, e, nel caso specifico, la dipendente ha prodotto elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare che il soggetto portatore di handicap non può esigere l’assistenza da altri congiunti astrattamente tenuti a prestare assistenza
PUBBLICO IMPIEGO: la sede di servizio effettiva radica la competenza territoriale – Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, n. 659, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Competenza territoriale – Permessi e trasferimenti ex legge n. 104/1992 –
Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile ex art. 13 comma 2 C.P.A. – Sede di servizio al momento dell’emanazione del provvedimento – Rilevanza
Il Tar ha riconosciuto la propria competenza per territorio alla luce della ratio della disciplina di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale.
Il TAR ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione ad altra sede ordinando il riesame della posizione del ricorrente, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede di provenienza rispetto a quella di destinazione.
Nota: Il TAR
– in via preliminare, rileva la propria competenza a decidere la controversia, dovendosi ritenere che, ai fini dell’individuazione del T.A.R. competente per le controversie in materia di pubblico impiego, nella formulazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a, la nozione di “sede di servizio”, deve essere correttamente intesa alla luce della ratio della disciplina, di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 28-12-2005, n. 7392, seppure in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 L. n. 1034/1971); il che comporta che deve coerentemente aversi riguardo all'unità organizzativa presso la quale viene effettivamente svolta l'opera del dipendente al momento dell'emanazione dell'atto; e ciò, in particolare, nel caso in cui l'effettiva utilizzazione del dipendente nella sede di servizio, seppure temporanea, sia caratterizzata da “profili di relativa stabilità” (Cons. Stato n. 7392/2005 cit.).
– ha, poi, disposto che l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente medesimo, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede provenienza rispetto a quella di destinazione.
PUBBLICO IMPIEGO – SANITARI – INCARICO DIRIGENZIALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Difetto di giurisdizione – TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno.
TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016 n°832, pres. Pennetti, rel. Bruno.
Pubblico impiego – Sanitari – Incarico dirigenziale – Conferimento – Selezione – Difetto di giurisdizione.
Spetta al Giudice Ordinario (con conseguente difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo) la cognizione delle controversie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli di direzione di struttura complessa in ambito sanitario, trattandosi di procedura attinente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato. E ciò indipendentemente dalla natura dell’atto impugnato (endoprocedimentale o finale).
Nota
Il TAR ha rigettato, per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare relativa alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro di Catania, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. Il TAR, confermando quanto precedentemente statuito dalla medesima Sezione in analoga fattispecie (cfr. sent. n°653/2016), ha ritenuto che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di dirigente di struttura complessa, trovando applicazione l’art. 63, comma 1, del D. Lgs n°165/2001. E ciò senza che rilevi la distinzione, tra gli atti impugnati, tra quelli endoprocedimentali e quello finale della procedura, attenendo tutti alla medesima procedura (che non può essere frazionata) finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale ed essendo tutti caratterizzati dall’inerire strettamente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE – DIPENDENTE SOTTOPOSTO A MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ – SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico Impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Dipendente sottoposto ad arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al lavoro – Sospensione obbligatoria – Illegittimità dell’applicazione automatica – Sussiste
Processo Amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – In caso di sospensione disciplinare – Sussiste
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente in relazione al Decreto Ministeriale disponente la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 14 c. 1, del CCNC di categoria (quanto al primo ricorso) e della nota Ministeriale di conferma di tale decreto ministeriale (quanto al secondo ricorso):
– ritenuto che il ricorso presenta adeguati profili di fumus boni juris in relazione alla dedotta errata applicazione da parte dell’Amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 14, c. 1, del C.C.N.L. di categoria (secondo cui “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”);
– ritenuto in particolare – in disparte ogni considerazione sulla attuale vigenza del citato art. 14 (esclusa da parte della giurisprudenza secondo cui l’art. 14 cit. deve ritenersi non più vigente in seguito all’emanazione del d.lgs. 217/2005, il cui art. 139 comma 2 lett. f) ha rimesso la materia alla disciplina di un successivo regolamento, non ancora emanato; cfr. T.A.R. Napoli, sentenza n. 2687/11 del 18 maggio 2011) – che l’applicazione automatica della sospensione “obbligatoria” dal servizio appare eccessiva in tutti i casi in cui, come nel caso di specie (col ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro negli orari stabiliti dal datore di lavoro) non impedisce la prestazione lavorativa;
– rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente, tenuto conto della incidenza nel tempo del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro e delle conseguenze, in termini di decurtazione, della retribuzione del dipendente sospeso dal servizio.
Nota
Con le due ordinanze gemelle il T.A.R. Catania esprime il principio per cui ove la misura restrittiva della libertà cui il dipendete sia stato sottoposto non impedisca del tutto la prestazione lavorativa, la automatica applicazione della sospensione obbligatoria non possa trovare spazio.
OSARE IN SEDE CONCORSUALE NON PAGA
TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 765, ord., pres. Brugaletta, est. Burzighelli.
Concorso – Autotutela – Annullamento di alcuni quesiti equivoci o fuorvianti e disorientanti – Attribuzione del punteggio alle risposte esatte – Esclusione del peso delle risposte a tali quesiti per rispetto della par condicio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso la graduatoria -riformulata in autotutela dall’amministrazione- nonché avverso gli atti presupposti emessi dalla commissione esaminatrice del concorso -con i quali si era proceduto ad annullare alcuni quesiti erronei – ritenendo di non dovere attribuire il prescritto punteggio per le risposte comunque esatte fornite dai ricorrenti in relazione ad alcuni quesiti equivoci o fuorvianti in quanto l’annullamento è stato disposto al condivisibile fine di riequilibrare la posizione di chi avesse prudentemente evitato di rispondere a fronte dell’incongruenza fra domanda e risposte con quella di chi, invece, avesse “osato” una risposta nella speranza che la stessa coincidesse con quella prescelta dalla commissione esaminatrice, ovvero avesse risposto nell’inconsapevolezza di tale incongruenza.
LAVORO STRAORDINARIO – DIVIETO DI RETRIBUZIONE DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2014 – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’–Tar Catania, sez. III, 20.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1041, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1-2. Pubblico impiego – Trattamento economico ed indennità – Lavoro straordinario – Prestato in giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale – Art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – Diritto a retribuzione – Insussistenza – Questione di costituzionalità.
3 – Processo amministrativo – Sospensione del processo – Sospensione impropria.
1. L’art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che “l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Detto jus superveniens, quale norma di interpretazione autentica ed inequivocabilmente retroattiva, afferma la regola per cui nessun straordinario è dovuto per le attività lavorative svolte in occasione di un giorno festivo, se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con conseguente rilevanza nel presente giudizio, dal momento che l’applicazione della citata norma determinerebbe il rigetto del gravame.
2. Tale norma è stata autorevolmente sospettata di incostituzionalità, in analogo giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato sez. IV, ord. 27 aprile 2015, n. 2062), rilevandosi – in estrema sintesi – oltre la irragionevolezza, la violazione dei principi della Convenzione E.D.U. (quale normativa interposta) come elaborati dalla Corte di Strasburgo in punto di efficacia retroattiva della legge non penale, essendo carente la sussistenza dei necessari “motivi imperativi di interesse generale” a tutela del legittimo affidamento; sicché analoghi giudizi sono stati sospesi (cfr. T.A.R. Umbria, Sezione Prima, ord. n. 219/2016 del 1/03/2016).
3. Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, anche in conformità sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni), e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.