Category: Sanità pubblica
SALUTE – PREVENZIONE VETERINARIA – ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI SMIELATURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 977
Salute – Prevenzione veterinaria – Esercizio abusivo dell’attività di smielatura – Divieto all’esercizio in locali sotterranei
Non sussiste il presupposto del fumus e del periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento di diniego di attività di smielatura in locali sotterranei tenuto conto che l’attività esercitata dal ricorrente è da qualificarsi abusiva in quanto non registrata tramite apposita s.c.i.a.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP ha vietato al ricorrente l’attività di smielatura nei locali terranei. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in ricorso, tenuto conto del fatto che l’attività svolta dal ricorrente era, ed è tuttora, abusiva, in quanto non registrata tramite apposita S.C.I.A.
Allo stesso modo, l’utilizzo di Tauro Gel sugli animali, a dispetto del nome, non è coincidente, essendo – come riportato nel contenuto proposto – un presidio destinato all’essere umano a scapito della nomenclatura.
SANITA’ – PRESIDIO OSPEDALIERO – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA – DECLASSAMENTO – A.S.P. di Siracusa – Presidio di Siracusa – Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Emodinamica del P.O. – Declassamento in Unità Operativa Semplice (U.O.S.) all’interno della UOC di Cardiologia UTIC – TAR Catania, sez. IV, ORD. 25.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 581, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Approvazione atto aziendale – Condizione di declassamento dell’Unità Operativa Complessa in Unità Operativa Semplice. Prevalenza dell’interesse al buon andamento sull’interesse strumentale alle aspirazioni del dipendente.
In sede di valutazione del periculum in mora il principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. è prevalente su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera;
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione siciliana nella parte in cui, nell'approvazione dell'atto aziendale, adottato dalla ASP di Siracusa, è stata introdotta la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prevalente, nella valutazione dei contrapposti interessi, quello dell’ASP intimata (relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito a livello regionale), rispetto a quello di natura strumentale del ricorrente (correlato alle aspirazioni di carriera del ricorrente stesso).
N. 00581/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliata in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca C.F. DLCPTR57S28B202D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;
nei confronti di
***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del D.A. Assessorato Salute n. 214/2016 del 12.02.2016 nella parte in cui, nell'approvare l'atto aziendale adottato dalla ASP di Siracusa con deliberazione n. 832 del 29.9.2015, ha introdotto la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
– della Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2016;
– della nota n. A.1.3-Serv.4/91306 del 26.11.2015;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 301 dell'11.04.2016;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 302 dell'11.04.2016;
– del D.A. Assessorato Salute del 9.3.2016;
– della Deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016;
– degli atti, allo stato non conosciuti, con i quali la ASP di Siracusa ha avviato le procedure ex D.A. n. 1794 del 4.9.2009 per il ricollocamento del Dr. Marco Contarini;
– della nota n. 12454/PG del 14.04.2016 a firma del Direttore Generale e degli altri Dirigenti competenti dell'ASP di Siracusa;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e del contro interessato Contarini Marco;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Tenuto conto che non si può escludere, allo stato degli atti, il sussistere della giurisdizione del giudice adito, salvo comunque il necessario approfondimento della questione possibile solo in sede di merito.
Considerato che, secondo un bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della ASP intimata relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito sembra doversi imporre, alla stregua del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e quantomeno in sede cautelare, su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
SANITA’ – AGGREGATI DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA DA PRIVATO – DETERMINAZIONE PER ANNO 2015 – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 585, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Ricorso collettivo – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato anno 2015 – Omessa determinazione del danno subito del singolo ricorrente – requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a – Inssussistenza
Nel caso di ricorso collettivo l’omessa individuazione del pregiudizio individuale preclude la concessione della misura cautelare per difetto dei requisiti di specificità di cui al primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, ed ancora la dimostrazione della gravità ed irreparabilità del medesimo ”
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia dell’11.5.2016 n. 872, in rettifica al D.A. 2336 del 24.12.2015, che ha previsto la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato per l’anno 2015 – con cui venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali.
Il TAR ha ritenuto che la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle strutture sanitarie ricorrenti, non determina un danno grave ed irreparabile in capo alle stesse strutture ricorrenti.
N. 00585/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01160/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2016, proposto da:
***, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., e tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ***, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, ***;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Laboratorio di Analisi Cliniche ***. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.5.2016 n. 872 – Rettifica D.A. 2336 del 24.12.2015. Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato anno 2015 – con il quale venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali;
– della nota del 23 giugno 2016;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, indipendentemente da qualunque valutazione circa la verosimile fondatezza o meno delle censure proposte con il ricorso in epigrafe, la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle più strutture sanitarie ricorrenti, non individua ancora un pregiudizio individuale per le stesse, precludendo quindi al giudice adito la concessione della misura cautelare richiesta in base ai requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, altresì “grave e irreparabile”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. .
Condanna le strutture sanitarie ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), più IVA CPA come per legge, in favore dell’unica amministrazione costituita.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO