Category: Permesso di soggiorno
IMMIGRAZIONE – PERMESSO DI SOGGIORNO – Occorre un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale per denegarne il rilascio – TAR Catania, Sez. IV, ord. 21.11.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.11.2016, n. 874
STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO – DINIEGO
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Questore di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri. Il TAR ha ritenuto che, alla luce della più recente Giurisprudenza, non può dirsi operi l’automaticità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di cittadini extracomunitari, laddove ricorrano le situazioni "ostative" disciplinate specificatamente dall'art. 26, co. 7 bis, del D.Lgs 286/1998. Tale principio impone che a fondamento del diniego di rilascio (o di rinnovo) del "permesso di soggiorno" occorra un giudizio di pericolosità sociale dello straniero da effettuarsi in concreto, in relazione alla complessiva situazione lavorativa e sociale, e non solo familiare dello stesso (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515); con la precisazione che tale esclusione si applica non solo "a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo", in quanto stabilmente in Italia da oltre un quinquennio (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 30/07/2014, n. 1237)
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO- regolare attività lavorativa e disponibilità di un reddito che gli permetta un adeguato sostentamento in Italia. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, pres. est. . Pennetti.
Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, n. 428, pres. est. . Pennetti.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Catania con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, invitandolo, contestualmente, a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni.
Il TAR ha ritenuto che i motivi di censura proposti dal ricorrente e la documentazione allegata al ricorso non sono idonei ad intaccare l’impianto dell’impugnato diniego, incentrato sull’esiguità del reddito del ricorrente.
Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa e la disponibilità di un lecito reddito sufficiente al sostentamento in Italia.
PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità. TAR Catania, sez. IV,ord. 8.7.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 8.7.2016, n. 545, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Omessa valutazione attività lavorativa –Sospendibilità – Fissazione merito
Giustifica la concessione della misura cautelare ed il rinvio per la decisione di merito la omessa valutazione, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, dell’espletamento di regolare attività lavorativa.
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa con cui ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente) e fissato contestualmente la trattazione nel merito del ricorso, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi, in quanto era stata omessa la circostanza che il ricorrente fosse già impiegato in attività lavorativa.
N. 00545/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00913/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2016, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato **** domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Questore della Provincia di Ragusa emesso in data 30-11-2015, di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato omette di considerare che, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.4.2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità – Solo se il richiedente ha un lavoro stabile ed un reddito sufficiente. TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, n. 557, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In difetto di comprovata attività lavorativa è legittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) in quanto privo dei requisiti cautelari.
E’ stato accertato, infatti, che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa in Italia.
Con l’Ordinanza cautelare n. 545 del 2016, invece, il TAR Catania ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Ragusa, in quanto, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa che gli garantisse un adeguato sostentamento.
N. 00557/2016 REG.PROV.CAU.
. 01093/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2016, proposto da:
**, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso avv. ****;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del 12 maggio 2015, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in assenza di attività lavorativa del ricorrente, il provvedimento impugnato appare privo delle mende rappresentate in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PERMESSO DI SOGGIORNO – PER LAVORO SUBORDINATO – Rinnovo – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord. pres. Pennetti, rel. Bruno
.
TAR Catania, sez. IV, ord., 24.6.2016, n. 502, pres. Pennetti, rel. Bruno
1.Processo amministrativo – Istanza cautelare – Diniego rinnovo del permesso di soggiorno – Lavoro subordinato – Reddito insufficiente – Idineità della motivazione.
E’ da ritenersi sufficientemente motivato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per inidoneità del reddito essendo insufficiente la dichiarata volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del silenzio tacito (equivalente a silenzio rigetto) serbato dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa (con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente).
Il TAR ha ritenuto insussistenti i requisiti cautelari in ragione della circostanza, non smentita dallo stesso ricorrente, dell’inadeguatezza del suo reddito, sebbene egli avesse evidenziato la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata.
N. 00502/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00785/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2016, proposto da:
**, rappresentato e difeso dall'avv. ***;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, Prefettura di Ragusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio tacito, equivalente a rigetto, mantenuto dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015;
del decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di Ragusa – Prefettura di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’assunto circa l’insufficienza del reddito percepito, contenuto nel provvedimento impugnato, non viene smentito dal ricorrente, il quale si limita ad evidenziare solo la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata;
Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato appare esente dalle censure sollevate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.
RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;
Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).