Category: Beni culturali e paesaggistici
ILLECITO PAESAGGISTICO – PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 167 D.LGV. – CGA 21.11.2016 riforma Tar Catania che si era richiamato ad altro precedente dello stesso CGA.
C.G.A. 21.11.2016, n. 733, pres. Simonetti, est. Barone
Ambiente – Illecito paesaggistico – Sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 – Prescrizione quinquennale – Dies a quo – Data rilascio concessione in sanatoria.
Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione del d.d.s. di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 considerati i precedenti arresti dello stesso Collegio, che individuano il momento da cui comincia a decorrere la prescrizione in quello di rilascio della concessione (CGA 123/14).
Il Tar aveva invece respinto la domanda cautelare non ritenendo intervenuta la prescrizione in ragione della natura permanente dell’illecito che cessa soltanto con il pagamento della sanzione (CGA 143/14).
Nota.
Art. 167 comma 5 d.lgs. n. 42/04: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1…”
Si registrano due distinti orientamenti del CGA in tema di prescrizione:
1) Il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di rilascio della “concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione” (C.G.A. 13.3.2014, n. 123, sent. pres. De Lipsis, est. Corbino)
2) “il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 167 D. l. vo n. 42 del 2004, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata” (C.G.A. 19.3.2014, n. 143 – pres. ff. ed est. Anastasi)
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