CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).
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