CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – PROROGA SINO AL 2020 – ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA – Compatibilità con il diritto comunitario – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 564, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
1. Demanio e patrimonio – Concessione – Sulla compatibilità con il diritto comunitario della proroga delle concessioni demaniali marittime – Sussiste.
2. Demanio e patrimonio – Concessione – Sospensione – Pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile – Sussiste
1. Alla proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020 non ostano nella specie i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14.
2. Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile nell’impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione nell’imminenza della stagione estiva.
Nota.
Il pronunciamento rappresenta una delle prime applicazioni dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14/7/2016, n. 458/14, secondo cui è incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nell’ipotesi in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo e si tratti di autorizzazioni che possono essere rilasciate in numero limitato in ragione della scarsità delle risorse naturali, presupposti che – evidentemente – il T.A.R. non ha ravvisato nella fattispecie in esame.
N. 00564/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01112/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto da:
*** , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via ***;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Demanio Marittimo di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del decreto numero 411 del 18 maggio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, comunicato con nota dell'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 20 maggio 2016 prot. 33647, trasmessa a mezzo del servizio postale del 25 maggio 2016 e successivamente pervenuta, con cui si dispone la decadenza della concessione demaniale marittima n. 455/2007 rilasciata alla società ricorrente per il mantenimento di uno stabilimento balneare;
– di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, delle note dell'ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 10 agosto 2015 prot. 4132 e del 23 febbraio 2016 prot. 11856.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di Ufficio del Demanio Marittimo di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, il ricorso appare complessivamente fondato, stante la proroga delle concessioni in argomento fino al 2020, cui, nel caso di specie, non ostano i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14;
Ritenuto inoltre che sussiste, allo stato, il pregiudizio grave ed irreparabile, da rinvenirsi nella impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l’impugnato provvedimento di decadenza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
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