EDILIZIA – SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMESSIONE IN PRISTINO – AUMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA – Sospendibilità – TAR Catania, sez. IV, ord., 25.7.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 580, ord. pres. Pennetti, rel. Cumin.
Edilizia ed Urbanistica – Sospensione lavori – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Realizzazione volumi in eccesso rispetto a quelli legittimi – Accertamento di conformità ambientale ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – inammissibilità.
Non sussiste, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.
E’ legittimo il diniego di accertamento di conformità di volumi, eccedenti quelli legittimamente assentiti, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto tale accertamento può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera.
Il TAR ha ritenuto che, indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n.380/2001, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;
Che, a norma dell’art. 167, co. IV, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
Che non sussiste, né per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;
Che parte ricorrente non ha mai eccepito l’erroneità dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato;
La ricorrente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite della fase cautelare.
N. 00580/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00778/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2016, proposto da:
***, con domicilio eletto presso ***;
contro
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, in persona del Dirigente p.t.;
Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento della resistente Soprintendenza n. 203 del 9-2-2016, con il quale è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana e del Comune di Modica;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione a norma dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per ammissione in gravame del relativo fatto, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso per mc.375 rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;
– a norma della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
– non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;
– la postulata erroneità in gravame dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato, non si è mai tradotta (quantomeno per quanto portato specificamente a conoscenza del Collegio…) in una specifica contestazione del relativo provvedimento da parte della ricorrente (che ne sarebbe stata invece onerata, ove avesse voluto comprovare la insussistenza di volumi realizzati in eccesso);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti delle tre Amministrazioni intimate, nella misura 200,00 (duecento/00), più IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle tre.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO