EFFICIENZA DEL PROCESSO O TRAPPOLE PROCESSUALI? Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, pres. Savasta, est. Boscarino.
Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499, pres. Savasta, est. Boscarino.
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – DIFFERIMENTO DELLA DISCUSSIONE PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DELLA COPIA D’OBBLIGO – IMPOSSIBILITA’ SE LA RICHIESTA E’ FORMULATA IN MATERIA DI RITO SPECIALE E ANCOR PIU’ DALLA PARTE INADEMPIENTE
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – "DIFFICOLTA'” OPERATIVE CONNESSE ALL'AVVIO" – NON SUSSISTONO (ANCHE IN RAGIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE “ISTRUZIONI AD USO DEGLI AVVOCATI”) – ERRORE SCUSABILE – NON SPETTA.
Va disattesa la richiesta di differimento della trattazione del ricorso avanzata da parte ricorrente, con opposizione delle altre parti, volta a consentire il deposito di “almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, specie in relazione a giudizi governati dal rito speciale ed ancor più se formulata dalla parte inadempiente.
Non spetta il beneficio dell'errore scusabile alla parte ricorrente che, avendo notificato il ricorso in formato cartaceo nel 2016 e proceduto all'iscrizione a ruolo nel 2017, non abbia depositato il ricorso nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico, ha omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale, senza che alla predetta copia del ricorso risulti allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., essendo priva di alcuna dichiarazione di asseverazione. Infatti la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa) non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. Infatti la normativa relativa all’asseverazione trae origine, per l’espresso richiamo sopra evidenziato, dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, invero datata.
_______________
Note.
1) Per leggere la sentenza cliccare sul seguent link: Tar Catania, sent. 499/2017
2) Contra : Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892; Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231.
3) L'art. 22, comma 2, d.lgv. 82/2005, sotto la rubrica "Copie informatiche di documenti analogici", recita: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".
4) La sentenza del Tar che si annota e l'ordinanza del Cons. St. 880/2017, già inserita nel sito, dimostrano quanto sia difficile pervenire ad un punto di equilibrio in tema di ripartizione di oneri e rischi connessi al guado epocale dal cartaceo al digitale:
- per il Tar il deposito con il nuovo strumento degli atti del giudizio è tanto semplice da non giustificare, nemmeno per il primissimo periodo, la concessione dell'errore scusabile all'avvocato che è incorso in errore (l'errore "non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico");
- per il Consiglio di Stato addirittura la semplice lettura a video degli atti è tanto ONEROSA ("il precetto è finalizzato a consentire una più agevole lettura degli atti processuali") che almeno per tutto il 2017 è giusto che la mancanza delle "copie di cortesia" determini l'arresto del giudizio a tempo indeterminato. Sempre e comunque. Anche se l'istanza da esaminare è di due pagine o la domanda di giustizia è improcrastinabile.
- M.
Category: Area Riservata, PAT - Processo Amministrativo Telematico