ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ordinanze, pres. G. Pennetti, rel. Pennetti e Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 371 e 353; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno; P.M. Savasta
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di abilitazione alla professione di psicologo – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti.
Il TAR ha rigettato le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale formulate dalla Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Messina. Quanto alla censura inerente la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 dei criteri di valutazione per l’esame, il TAR ha statuito che la motivazione non deve riguardare l’intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo; Quanto all’ulteriore censura, relativa al breve lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla correzione e valutazione di ciascun compito, il TAR non si discosta dall'indirizzo consolidato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13-04-2016, n. 1446), in base al quale “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati”.
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