ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).