GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Sentenze dell’a.g.o. per le quali non è stata pagata l’imposta di registro – Decreto del Presidente della Corte d’appello di Catania Meliadò 1.6.2017.

2 Giugno 2017 | By More

Presidente Corte d’appello di Catania, decreto 1.6.2017, pres. Meliadò

PROCESSO AMMINISTRATIVO – OTTEMPERANZA – EQUIPARAZIONE AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE CIVILE AI FINI DELL’OBBLIGO DEL CANCELLIERE DELLA CORTE D’APPELLO DI ATTESTARE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL TITOLO DA OTTEMPERARE NONOSTANTE LA MANCATA CORRESPONSIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.

I principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze 522/2002 e 198/2010 – secondo le quali l’art. 66, comma 2, d.P.R. 131/1986 è illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma (a tenore del quale i cancellieri, i segretari degli organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell’art. 10, lett. b, possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono registrati) non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata – alla luce di una interpretazione costituzionalmente doverosa, più che conforme, vanno estesi anche all’ipotesi del giudizio di ottemperanza, che è parimenti destinato a dare attuazione, oltre che alla sentenze ed ai provvedimenti equiparati del giudice amministrativo, anche a quelli del giudice ordinario “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto attiene al caso deciso, al giudicato” (art. 112 cod. proc. amm.).

Nota.

Il provvedimento del Presidente della Corte d’appello di Catania riguarda la medesima vicenda oggetto della sentenza del Tar Catania 678/2017, già massimata sul sito. Il punto in comune è costituito dal rifiuto del cancelliere della Corte di attestare il passaggio in giudicato, giustificato con il mancato pagamento dell’imposta di registro. A causa di quel rifiuto il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, nonostante che il passaggio in giudicato costituisse un fatto pacifico ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. Ed il Presidente della Corte d’appello ha dichiarato illegittimo il rifiuto del suo cancelliere sulla base dei principi di cui in massima.

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Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link.

Category: -->Giurisprudenza, c.) Altre curie, Ottemperanza

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