GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ESECUZIONE DEL GIUDICATO – Astreintes e crediti pecuniari – Tar Catania, II, ordinanza, 23.11.2015 n. 2725 – Pres. Vinciguerra, est. Leggio.

4 Dicembre 2015 | By More

La corresponsione delle c.d. “astreintes” è esclusa in presenza di difficoltà dell’adempimento collegata a vincoli normativi o di bilancio e comunque è possibile per l’inadempimento degli obblighi di fare infungibili e non per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.
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Motivazione.
Ritenuto, invece, che non può accogliersi la domanda di corresponsione delle c.d. “astreintes”, posto che si ritengono sussistenti, nel caso di specie, quelle “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, co. 4, lett. e, del c.p.a., che si oppongono all’applicazione concreta dell’istituto, da ravvisare nella difficoltà dell’adempimento collegata a vincoli normativi e di bilancio (sul punto v. A.P. n. 15/2014, nonché TAR Napoli n. 6797/2014, TAR Catania n. 628/15 e n. 2487/2014);
Ritenuto inoltre che, poiché l’“astreinte” costituisce un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di fare infungibili, non appare equo condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l’obbligo di cui si chiede l’adempimento costituisce, esso stesso, adempimento di un’obbligazione pecuniaria, dovendo considerarsi che, in tal caso, per il ritardo nell’adempimento sono già previsti dalla legge gli interessi legali, ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di “astreinte” andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) respinge la richiesta dei ricorrenti di fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato;
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Category: Processo amministrativo, Sentenze

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