IL C.G.A. LASCIA INTENDERE UNA POSSIBILE REMISSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SULLA QUESTIONE DELLA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO CGA, ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
CGA, ord. 21.11.2016, n. 729, pres.Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Non univocità della giurisprudenza in materia – Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai soli fini della sollecita trattazione nel merito – Possibile deferimento della questione all’Adunanza Plenaria
IL CGA ritenuto che – in considerazione della non univocità sul punto della giurisprudenza, con particolare riferimento alla più recente del Consiglio di Stato e alla conforme meno recente di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa – la questione merita approfondimento tempestivo, anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria, accoglie l’istanza cautelare ai fini di un sollecito esame nel merito, fissando per la trattazione l’udienza di Gennaio 2017.
Nota
Investito dell’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una delle numerose sentenze in forma semplificate del Tar Catania, sezione IV – di accoglimento dei ricorsi dei candidati all’esame di Avvocato per ragioni di insufficienza del solo punteggio numerico – il CGA ha ritenuto di tutelare il periculum paventato dal Ministero appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, CPA, in previsione di una possibile remissione all’Adunanza Plenaria per comporre il contrasto giurisprudenziale.
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