IL TAR PUO’ DISPORRE MODALITA’ SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio

29 Novembre 2016 | By More

Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio

Istruzione Pubblica – Alunni – Ammissione agli esami di licenza media – Superamento del numero di assenze consentite – Insufficienza ex se per la non ammissione

Giustizia amministrativa  – Sospensione atto impugnato – Elusione – Individuazione modalità specifiche di ottemperanza

E’ illegittima la mancata ammissione di un alunno agli esami di licenza media per superamento del numero di assenze consentite a prescindere dalla valutazione sul profitto.

Il Giudice amministrativo, in sede di decisione sull’elusione del giudicato cautelare può disporre modalità operative di dettaglio per l’esecuzione nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inosservanza da parte della P. A.

 

Nota:

La vicenda riguarda una alunna non ammessa a sostenere gli esami di licenza media, a causa del superamento del numero di assenze consentito nell’anno scolastico ritenuta dal Consiglio di Classe circostanza preclusiva anche alla valutazione del profitto comunque conseguito.

Con precedente Ordinanza n. 646/2016 il TAR, aveva rilevato che l’alunna “risulta aver conseguito un più che sufficiente profitto nell’anno scolastico in questione” e l’aveva ammessa con riserva agli esami di licenza media sospendendo gli effetti del provvedimento di non ammissione. Il Consiglio di classe, in apparente esecuzione del pronunciamento cautelare, si era limitato a confermare il giudizio di non ammissione.

In sede di impugnativa dell’elusione del giudicato cautelare il TAR ha accolto l’istanza di esecuzione della ordinanza cautelare disponendo che il Consiglio di classe dovrà scrutinare l’alunna per l’ammissione all’esame di terza media esclusivamente sulla base del profitto conseguito durante l’anno scolastico, prescindendo nella valutazione dall’asserito impedimento costituito dal rilevante numero di assenze. In sede di ottemperanza i TAR ha statuito che l’Istituto scolastico resistente dovrà provvedere allo scrutinio entro il termine di giorni quattro dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza, e che entro i successivi otto giorni dovrà  operarsi lo svolgimento degli esami; ha, inoltre, statuito, che non ottemperando  entro i termini predetti, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, insediandosi immediatamente alla scadenza dei termini sopra indicati, provvedendo entro i successivi dieci giorni e relazionando in ordine all’esatto espletamento dell’incarico al Tribunale. 

Category: Ordinanze, Ottemperanza

About the Author ()

Comments are closed.