IMMIGRAZIONE – PERMESSO DI SOGGIORNO – Occorre un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale per denegarne il rilascio – TAR Catania, Sez. IV, ord. 21.11.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.11.2016, n. 874
STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO – DINIEGO
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Questore di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri. Il TAR ha ritenuto che, alla luce della più recente Giurisprudenza, non può dirsi operi l’automaticità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di cittadini extracomunitari, laddove ricorrano le situazioni "ostative" disciplinate specificatamente dall'art. 26, co. 7 bis, del D.Lgs 286/1998. Tale principio impone che a fondamento del diniego di rilascio (o di rinnovo) del "permesso di soggiorno" occorra un giudizio di pericolosità sociale dello straniero da effettuarsi in concreto, in relazione alla complessiva situazione lavorativa e sociale, e non solo familiare dello stesso (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515); con la precisazione che tale esclusione si applica non solo "a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo", in quanto stabilmente in Italia da oltre un quinquennio (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 30/07/2014, n. 1237)
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