INFORMATIVA ANTIMAFIA – VALUTAZIONE DEI FATTI PREGRESSI – CGA 18.2.2016 n.44
C.G.A. – sentenza – 18.2.2016, N. 44
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazione fatti pregressi – Possibilità – Sussiste
Nella sentenza in esame gli appellanti invocano la sostanziale elusione da parte dell’Amministrazione delle decisioni cautelari con le quali lo stesso CGA (ord. 627/2013) aveva ritenuto gli elementi posti a fondamento della interdittiva originariamente adottati inidonei a supportarne il contenuto.
Si contesta infatti che l’Amministrazione avrebbe emesso la interdittiva ultima, senza un vero riesame dei fatti e soprattutto introducendo nuove circostanze di fatto, note all’Amministrazione, che, in quanto anteriori alla prima interdittiva, avrebbero dovuto essere vagliate, in sede istruttoria, già all’epoca.
Il Consiglio ha osservato che qualora in sede di appello cautelare il giudice d’appello segnali il venir meno dei provvedimenti restrittivi emessi a carico dei soggetti “inquinanti”, tale indicazione non può essere intesa come un limite all’acquisizione e considerazione di eventuali ulteriori elementi indiziari nei riguardi dei soci dell’impresa, tanto successivi quanto antecedenti. Sicché il fatto che l’Amministrazione – in sede di riesame – abbia ritenuto di dare rilievo a fatti pregressi, ritenuti rilevanti a seguito dell’approfondimento operato e in ragione del nuovo quadro attualizzato che essa ha ritenuto di ricostruire non esclude di principio la possibilità di una nuova interdittiva e non può essere invocato perciò come consumata violazione del giudicato cautelare.
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