INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )

10 Maggio 2016 | By More

C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

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Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
  • considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
  • atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
  • ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;

Category: Informativa antimafia, Ordinanze, Rapporti parentali

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