INFORMATIVE ANTIMAFIA E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO – TAR Palermo 7.12.2012, n.2572
Tar Sicilia, Sezione Prima di Palermo, sentenza del 7.122012, n. 2572
Sulla natura delle informative antimafia negative e la contestuale tutela dell’ordine pubblico.
La Prima Sezione del TAR Palermo, pronunciandosi su una fattispecie nella quale la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Palermo sostenendo la violazione non solo di principi costituzionalmente garantiti ma anche l’eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, ha anzitutto ritenuto che “…le informative antimafia negative non sono provvedimenti di carattere punitivo, per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte; attengono piuttosto alla natura dei provvedimenti di carattere preventivo – tutela avanzata – posti a presidio dell’ordine pubblico, volti ad evitare la possibile infiltrazione di ambianti criminali nel tessuto economico della società…”.
Il Tribunale Amministrativo, nel caso sottoposto al suo esame, ha inoltre ritenuto sussistente un rapporto attuale della società ricorrente con la criminalità organizzata, sul presupposto che gli “…elementi raccolti dall’amministrazione intimata non possano tout court essere ritenuti non attuali, in quanto superati dall’evoluzione degli assetti societari, che potrebbe assumere solo carattere formale. Conseguentemente non può ritenersi irragionevole la valutazione dell’amministrazione che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali elementi siano indice del pericolo di condizionamento dell’attività societaria, da parte della criminalità organizzata, ed ha quindi adottato il provvedimento impugnato…”.
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