LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA NON PUÒ ESSERE APODITTICA- Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026
Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026, sent., pres. est. Guzzardi
Atto amministrativo – Autotutela – Motivazione apodittica – Omessa istruttoria – Illegittimità
La motivazione apodittica ed infondata di un provvedimento di secondo grado, contrastante con i dati forniti dalla parte e non suffragata dalle risultanze di una congrua istruttoria antecedente l'adozione del provvedimento di revoca, è illegittima.
Nota.
Il Tar ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca di una concessione di passo carrabile, adottato dopo venti mesi dal rilascio dell’atto di primo grado rilevando che la motivazione del provvedimento è infondata, sia nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha fornito valido titolo comprovante la natura privata della stradella cui si accede attraverso il passo carrabile, sia nella parte in cui sostiene che la stradella in questione sarebbe sostanzialmente il tratto terminale di un torrente, in quanto non tiene in alcun conto degli argomenti ritraibili dagli atti forniti dalla parte in sede di partecipazione al procedimento di revoca.
Tale motivazione è stata ritenuta apodittica, perché fa discendere l’assenza in capo alla ricorrente di valido titolo alla concessione dalla (asserita) mancata comprova, attraverso la documentazione offerta dalla ricorrente, della titolarità dell’area per l’accesso alla quale era stata nel provvedimento revocato la concessione di passo carrabile senza che l'Amministrazione abbia svolto una adeguata istruttoria.
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