ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – Utilizzo legittimo se con parsimonia – Rito speciale – Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, n. 3346, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Enti locali – Sindaco – Atto amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Pericolo igienico-sanitario – Legittimità
Processo amministrativo – Riti speciali – Ordinanza contingibile ed urgente – Applicazione
Il T.A.R. dichiara irricevibile il ricorso principale e rigetta quello per motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene ambientale:
- quanto al ricorso principale, perché l’affidamento di un servizio, ancorché disposto con provvedimento extra ordinem del sindaco, rientra nelle previsioni procedurali di cui all’art. 119 c.p.a. e perché le ordinanze impugnate costituiscono atti pluristrutturati (a causa della contestuale previsione dell’affidamento del servizio) e, quindi, risultano soggette al rito abbreviato, da intendersi prevalente rispetto a quello ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che, venendo in considerazione non solo interessi pubblici ma anche diritti soggettivi fondamentali (quali quello alla salute e all’incolumità personale) minacciati da emergenze sanitarie o di igiene pubblica, pur in assenza di specifici parametri normativi di riferimento, o comunque del formale recepimento in atti normativi di determinate prescrizioni di carattere igienico-sanitario, le ordinanze contingibili appaiano idonee a prevenire situazioni di pericolo alla salute o all’ambiente. Fermo restando che il legittimo utilizzo del potere di ordinanza a salvaguardia della salute pubblica incontra un limite temporale, stimabile nell’arco di qualche mese, o al più un anno; periodo di tempo sufficiente per avviare e concludere (quanto meno) una indagine di mercato o indire una procedura negoziata anche senza pubblicazione di bando, pervenendo così, se necessario, agli ulteriori affidamenti temporanei (nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure di gara), in un quadro di maggior rispetto dei principi di evidenza pubblica e rotazione tra gli operatori economici.
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