PAT – NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –NULLITA’ – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – TAR Calabria, Reggio Calabria, Ord. n° 297 del 28/5/2018, Pres. Criscenti, Est. De Col

2 Giugno 2018 | By More

La decisione richiama i precedenti conformi: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287. Tuttavia non fa cenno alle fondamentali decisioni del CGA n° 216 e 217 del 12/4/2018, Pres. De Nictolis, Est. Barone le quali, in senso contrario, “ben consapevole del contrasto esistente in giurisprudenza in ordine alla notifica a mezzo PEC alle pubbliche amministrazioni, dopo che è stata prevista la notifica solo agli indirizzi PEC inseriti nel registro tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, e non anche nel registro IPA” ha affermato che “Il ricorso all’istituto dell’errore scusabile e quindi la rimessione in termini, appaiono nel caso di specie non una deroga, ma al contrario una scelta coerente con il doveroso rispetto che si deve all’esercizio dei diritti fondamentali ricordati, che non tollerano subdole compressioni

TAR Reggio C Ord 297 2018

 

Category: Errore scusabile, Notifica, PAT - Processo Amministrativo Telematico, regolarizzazione

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