PENALI CONTRATTUALI – Obbligo di dichiarazione in gara ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Sussistenza solo in caso di “non contestazione” o di “definitività” –  C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Gaviano.

4 Gennaio 2018 | By More

C.g.a. 28.12.2017, sent.  n. 575, pres. Deodato, est. Gaviano.

CONTRATTI – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – Obbligo di dichiarazione ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Penali contrattuali – Può sussistere solo in caso di loro “non contestazione” o di “definitività”.

1) Il Collegio conviene con il Giudice di primo grado che l’apertura dell’art.  80  cit.,  comma  5,  lett.  c),  d.lgv. 50/2016 anche  ad  “altre  sanzioni”  -senza  ulteriori specificazioni-  renda  la  relativa  causa  di  criticità  potenzialmente  ravvisabile anche nel caso dell’irrogazione di una penale contrattuale (come è stato del resto già osservato nel paragr. 8.2 del parere n. 2286/2016 del 26 ottobre – 3 novembre 2016 emesso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato.

2) Se  è  ben  vero che  tra  le  “altre  sanzioni”  possono  essere  incluse anche le penali contrattuali, deve però ritenersi che anche per le “altre sanzioni” sia implicita, nell’art. 80 d.lgs. cit., quella condizione della “non contestazione” o “definitività”  che  la  norma  espressamente  impone  per  la  risoluzione anticipata. L’esigenza di coordinare l’unilateralità dell’irrogazione delle penali contrattuali con i contenuti di garanzia della norma in esame porta a concludere, in altre parole, che le prime solo quando siano corredate del requisito appena detto possono  soddisfare  quell’indice  di  riconoscimento  delle  “significative  carenze nell’esecuzione di un precedente contratto” che è stato ancorato dalla legge agli effetti giuridici prodotti.

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2017.12.28 - Cga 575 sent.

Category: -->Giurisprudenza, Requisiti soggettivi, Sentenze

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