PENALI CONTRATTUALI – Obbligo di dichiarazione in gara ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Sussistenza solo in caso di “non contestazione” o di “definitività” – C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Gaviano.
C.g.a. 28.12.2017, sent. n. 575, pres. Deodato, est. Gaviano.
CONTRATTI – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – Obbligo di dichiarazione ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Penali contrattuali – Può sussistere solo in caso di loro “non contestazione” o di “definitività”.
1) Il Collegio conviene con il Giudice di primo grado che l’apertura dell’art. 80 cit., comma 5, lett. c), d.lgv. 50/2016 anche ad “altre sanzioni” -senza ulteriori specificazioni- renda la relativa causa di criticità potenzialmente ravvisabile anche nel caso dell’irrogazione di una penale contrattuale (come è stato del resto già osservato nel paragr. 8.2 del parere n. 2286/2016 del 26 ottobre – 3 novembre 2016 emesso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato.
2) Se è ben vero che tra le “altre sanzioni” possono essere incluse anche le penali contrattuali, deve però ritenersi che anche per le “altre sanzioni” sia implicita, nell’art. 80 d.lgs. cit., quella condizione della “non contestazione” o “definitività” che la norma espressamente impone per la risoluzione anticipata. L’esigenza di coordinare l’unilateralità dell’irrogazione delle penali contrattuali con i contenuti di garanzia della norma in esame porta a concludere, in altre parole, che le prime solo quando siano corredate del requisito appena detto possono soddisfare quell’indice di riconoscimento delle “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto” che è stato ancorato dalla legge agli effetti giuridici prodotti.
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2017.12.28 - Cga 575 sent.Category: -->Giurisprudenza, Requisiti soggettivi, Sentenze