PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità. TAR Catania, sez. IV,ord. 8.7.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 8.7.2016, n. 545, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Omessa valutazione attività lavorativa –Sospendibilità – Fissazione merito
Giustifica la concessione della misura cautelare ed il rinvio per la decisione di merito la omessa valutazione, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, dell’espletamento di regolare attività lavorativa.
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa con cui ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente) e fissato contestualmente la trattazione nel merito del ricorso, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi, in quanto era stata omessa la circostanza che il ricorrente fosse già impiegato in attività lavorativa.
N. 00545/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00913/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2016, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato **** domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Questore della Provincia di Ragusa emesso in data 30-11-2015, di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato omette di considerare che, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.4.2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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