REGOLARITA’ FISCALE – Se, al momento della partecipazione ad una gara, pende il termine per l’impugnazione di una cartella esattoriale, non sussiste alcun obbligo dichiarativo del debito tributario – Tar Catania, sez. III, 10.01.2017, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio
Tar Catania, sez. III, 10.1.2017, n. 46, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio
Contratti della pubblica amministrazione – Appalti – Aggiudicazione provvisoria – Revoca per mancanza di regolarità fiscale – Legittima – Segnalazione all’Autorità di Vigilanza – Illegittimità
Il T.A.R., in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria -per omessa dichiarazione della sussistenza di una violazione fiscale- con contestuale segnalazione della mendace dichiarazione all’Autorità di vigilanza: – ha accolto il ricorso limitatamente alla parte che dispone la segnalazione ex art. 38, comma 1 ter, del D.lvo n. 163/2006, ritenuto che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, la ricorrente non poteva, con la certezza indispensabile al fine di praticare restrizioni all’accesso alla gara e alla concorrenza, intendersi quale soggetto che ha «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» (così la lex specialis), in quanto era ancora pendente il termine per la proposizione dinanzi al giudice tributario del ricorso avverso la cartella di pagamento, né era configurabile, ai fini della gara, un onere dichiarativo in tale senso; – ha rigettato, invece, l’impugnativa delle revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante che, se è vero che al momento di presentazione della domanda di partecipazione la posizione della ricorrente non poteva essere ritenuta irregolare, la regolarità contributiva e fiscale, è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara e deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, mentre non assume valore sanante l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa,.
NOTA
Nella fattispecie in esame, la ricorrente risultava aver ricevuto la notifica di una cartella esattoriale non pagata. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il termine di impugnazione dinanzi alla competente commissione tributaria non era ancora spirato. La ricorrente, poi, aveva deciso di non presentare ricorso, salvo avanzare istanza di rateizzazione nel corso del procedimento di gara, ottenendo l’ammissione al beneficio dopo la disposizione in suo favore dell’aggiudicazione provvisoria poi revocata.