RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00