RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;
Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).
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