SCUOLA – ALUNNO DISABILE – IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO NON BASTA, DEVE ESSERE ADEGUATO – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 731, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
l Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie, anche alla luce degli argomenti addotti in sede di discussione camerale dalla difesa di parte ricorrente afferenti alle incontestate condizioni fisiche del ricorrente, la sussistenza dei presupposti di fumus e di danno ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare all’esame;
– ritenuto che, pur sussistendo il piano personalizzato adottato dall’Istituto resistente – come rilevato con il decreto presidenziale reso inter partes – le attività didattiche ivi indicate non appaiono adeguate a soddisfare le specifiche esigenze dello studente in considerazione della malattia di cui lo stesso è affetto.
NOTA
il caso trattato dal Tar attiene all’ipotesi di una grave malattia alla vista insorta nel ricorrente nel corso dell’anno scolastico, che ne ha minato la capacità di apprendimento, pregiudicandone irrimediabilmente il rendimento.
L’Istituto scolastico, su richiesta dei genitori, aveva adottato un piano di studi personalizzato, ma il TAR, alla luce di un primo sommario confronto delle misure di sostegno predisposte in relazione alla specifica patologia, ha ritenuto il P.S.P. inadeguato, imponendo all’Amministrazione l’ammissione con riserva alla classe successiva.
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