SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLOSIVI – Obbligo di riesame a seguito di fatto nuovo (archiviazione GIP) – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 22.10.2016, n. 791, pres. Pennetti, rel. Savasta.
Sicurezza pubblica – Armi ed esplosivi – Porto di arma d'ordinanza – Divieto fuori dal servizio – Per pendenza di procedimento penale – Sopravvenuta archiviazione del C.I.P. – Obbligo di riesame
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Prefetto ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza quale agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività, ritenuto che il provvedimento impugnato è stato comunque condizionato all’esito del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P., e che l’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.
Nota: il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento adottato dalla Prefettura di Enna, con cui il Prefetto della provincia di Enna ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza con cui presta l'attività di Agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività e ciò fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato è stato condizionato dall’esito del procedimento penale a carico del ricorrente, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Enna; L’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.
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