SISMA DEL 2002 IN PROVINCIA DI CATANIA – CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, OPCM 3254/2002 – Concessione – Diniego – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25..2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno.
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 25.07.2016, n. 586
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di concessione del contributo per la riparazione dell’immobile colpito dal sisma presentata da erede a distanza ad emergenza conclusa per recupero somme spese da tempo – Diniego
Va rigettata la richiesta cautelare per il recupero parziale di una spesa effettuata diversi anni addietro dai danti causa per il recupero (parziale) di una spesa effettuata anni addietro dai loro danti causa collegata all’emergenza sima cessa da tempo.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui è stata denegata la richiesta di concessione del contributo previsto dall’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;
La speciale normativa, introdotta con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.
Nel caso di specie il TAR ha considerato il ricorso privo del necessario fumus boni iuris in quanto l’istanza per l’erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 sembrerebbe essere stata presentata per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile, nel mese di aprile 2016, quando ormai l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era, quindi, opportunità di erogare i “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;
Inoltre, anche il periculum in mora sarebbe insussistente dal momento che i ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;
N. 00586/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01180/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:
***, rappresentate e difese dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ***;
contro
Comune di ***non costituito in giudizio;
Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S.08.05, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di *** prot. 2291 del 19.04.2016 con il quale è stata denegata la richiesta di concessione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;
nonché, di ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, della nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S. 08.05 del 9-5-2016 n. 26614.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare privo del necessario fumus di fondatezza, tenuto conto del fatto che l’istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 appare ad un primo esame essere stata presentata – per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile – solo nel mese di aprile 2016, allorquando l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era quindi spazio per l’erogazione dei “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;
Ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione del fatto che le ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
respinge la domanda cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
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