SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, pres. G. Penetti, rel. P. M. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 322
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incentivi alle Imprese
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso, per diciotto mesi, l'iter procedurale della pratica agevolativa di cui è titolare la ricorrente, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare. Il relatore ha sollevato, preliminarmente, dubbi circa la giurisdizione del TAR adito. Nel merito del giudizio cautelare, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 (rubricato “Revoca delle Agevolazioni”), comma 1 lett. c) del Regolamento applicativo L. 488/92, il contributo va revocato in tutto o in parte “qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro”; Il giudice amministrativo ha ricondotto la fattispecie de qua, nell’ambito dell’esercizio di un potere vincolato.
Category: Ordinanze