SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)
TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi
1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.
Nota
L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.
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